Il contenuto della circolare n. è riservato.
Descrizione
Per Bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la “vittima”. Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata. Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all’interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un’altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori. Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:
l’intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta;
la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute; l’asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l’azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei; l’incapacità della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
la rigidità, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N.26 del 18/10/2022
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la paura, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l’adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio, sperando che tutto passi.
Il fenomeno del Cyberbullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo” (art.1). Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:
l’anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito
Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:
Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi
Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line
Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
Allegati
Ulteriori informazioni
Protocollo: N°88/1.1 12/01/2023 del 12/01/2023
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